Art. 14.
(Anticipo per le spese di preparazione dei film).

      1. L'Istituto, su esplicita, formale e motivata richiesta del produttore, mette a disposizione una somma non superiore al 10 per cento della quota di propria partecipazione per le spese di preparazione del film.
      2. La somma di cui al comma 1, che è parte integrante della quota di partecipazione, deve essere restituita, nel caso in cui il film non sia portato a termine, aumentata degli interessi correnti.
      3. Qualora il produttore non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, oltre alle conseguenze civili e penali previste dalla legislazione vigente, non potrà avere per il futuro rapporti di partecipazione, di finanziamento e di sostegno da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.